Coronavirus: informazioni e aggiornamenti

16 maggio 2022

Decreto del 24 marzo 2022 e Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 24 e l'Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 hanno aggiornato le misure restrittive per il contenimento del rischio contagio. Sulla base degli ultimi aggiornamenti, si riportano di seguito alcune informazioni rilevanti sulla Scuola IMT.

Utilizzo mascherine

  • Aule Campus

Obbligo utilizzo mascherina (chirurgica o FFP2) in caso di presenza in aula di più di 7 persone incluso il docente.

Se previste meno persone mascherina non necessaria, ma raccomandazione di tenere aperte le finestre e di mantenere il distanziamento (disporsi nell’aula in modo da garantire il massimo distanziamento).

  • Mensa

Obbligo mascherina (chirurgica o FFP2) durante la fila.

  • Uffici

Raccomandazione utilizzo mascherina (chirurgica o FFP2) in caso di compresenza di più persone e laddove non sia assicurato il distanziamento di almeno 1 metro. Obbligo di indossare mascherina per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (es: attività di front-office) nei casi in cui non sia garantita la protezione con il plexiglass. Stesso obbligo per il ‘pubblico’ (esempio: Allievi PhD che si recano in un ufficio).

Mascherina non necessaria nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto ad altre persone (es.: ufficio o studio ad uso individuale). La mascherina si può togliere anche, a discrezione dei lavoratori, in caso di ufficio condiviso, se la finestra è aperta e le persone rimangono sedute alla loro postazione.

  • Biblioteca

Decade l’obbligo di indossare la mascherina anche per gli utenti esterni. Lo staff della Biblioteca verificherà il rispetto del distanziamento e monitorerà l’andamento all’interno dei locali della Biblioteca.

  • Laboratori

Raccomandazione utilizzo mascherina, unitamente ai DPI abitualmente utilizzati durante le attività di ricerca, conformemente a quanto definito dal Documento di Valutazione dei Rischi.

  • Eventi organizzati dalla Scuola IMT

Raccomandazione utilizzo mascherina FFP2 nel corso di convegni, conferenze, riunioni ed eventi con più persone.

  • Concorsi

Obbligo utilizzo mascherina FFP2, come da recente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del Min. Salute del 25.05.2022.

  • Utenti esterni che accedono agli edifici della Scuola

Raccomandazione di utilizzo di mascherine (chirurgica o FFP2).

  • Varie ed eventuali

I rappresentanti degli Allievi sensibilizzeranno la componente studentesca circa il corretto utilizzo della mascherina, alla luce delle disposizioni contenute nel Protocollo.

Verrà mantenuta la distribuzione mensile delle mascherine alle componenti della Community (10 mascherine chirurgiche + riduzione a 4 delle FFP2 rispetto alle 8 consegnate fino ad ora con possibilità di richiederne ulteriori 4 laddove necessario).


Decreto del 24 marzo 2022 e Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 e l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 hanno aggiornato le misure restrittive per il contenimento del rischio contagio.

Sulla base della nuova ordinanza, di seguito riportiamo alcune informazioni rilevanti sulla Scuola IMT:

  • dal 1° maggio non sarà richiesto il green pass (sia "base" che "rafforzato") per accedere alle strutture e agli eventi della Scuola;
  • fino al 15 giugno è obbligatorio l'uso della mascherina durante gli incontri in presenza e durante le code per l'accesso alla mensa o ad altri luoghi comuni, nelle aule, negli uffici condivisi, in Biblioteca, negli ascensori; è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2 durante gli eventi presso la Scuola;
  • fino al 15 giugno resta in vigore la vaccinazione obbligatoria per il personale universitario.

Le principali misure introdotte nell'ordinanza e valide in tutta Italia riguardano principalmente l'uso del green pass e delle mascherine.

Dal 1° maggio:

  • il green pass (sia "base" che "rafforzato") non sarà necessario per mangiare e bere all'interno di bar e ristoranti e per frequentare centri benessere, palestre, eventi sportivi, locali notturni, eventi e convegni;
  • non sarà più obbligatorio indossare la mascherina per entrare in uffici pubblici, negozi, banche, poste, bar, ristoranti e nella maggior parte dei luoghi di lavoro, sebbene sia comunque consigliato;
  • l'obbligo di indossare la mascherina resta fino al 15 giugno per alcuni spazi chiusi, compresi i trasporti pubblici locali e interurbani, teatri e cinema e nelle scuole fino alla fine dell'anno accademico;
  • il super green pass resta necessario per accedere a ospedali e case di cura fino al 31 dicembre.

Decreto del 24 marzo 2022: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 24 marzo il presidente Mario Draghi ha approvato un nuovo decreto-legge che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio contagio: il governo sta gradualmente eliminando le restanti misure in Italia relative al Covid19.

Qui il testo integrale del decreto.

Sulla base del nuovo Decreto-Legge, di seguito riportiamo alcune informazioni rilevanti sulla Scuola IMT:

  • fino al 15 giugno resta in vigore la vaccinazione obbligatoria per il personale universitario. Fermi restando l’obbligo di vaccinazione e il regime sanzionatorio applicabile, fino al 30 aprile il personale della Scuola dovrà essere in possesso ed esibire a richiesta green pass “base” per accedere al luogo di lavoro;
  • fino al 30 aprile studenti, personale non permanente e utenti esterni possono accedere alle strutture della Scuola con green pass “base”;
  • dal 1 aprile non sarà più richiesto alcun tipo di green pass per accedere alla Biblioteca della Scuola (per maggiori informazioni: https://cultura.gov.it/comunicato/22550);
  • dal 1 aprile non sarà richiesta l'autocertificazione per i sintomi da Covid19 per accedere alle strutture della Scuola.

Di seguito le principali misure introdotte dal nuovo decreto-legge sopra citato.

Lo stato di emergenza Covid19 termina il 31 marzo e non sarà prorogato.

Dal 1 aprile:

  • il sistema dei colori in base al quale le regioni italiane sono classificate da basso rischio Covid ad alto rischio si interromperà, anche se proseguirà il monitoraggio del contagio;
  • non sarà più necessario avere il green pass per entrare in uffici pubblici, negozi, banche, poste, musei, hotel, ristoranti all'aperto e sui mezzi pubblici locali e regionali (rimarrà obbligatorio a bordo del trasporto a lunga percorrenza fino al 30 aprile e le mascherine FFP2 devono essere indossate su tutti i mezzi di trasporto pubblico sempre fino al 30 aprile);
  • la capienza degli impianti sportivi all'aperto e al coperto è di nuovo al 100% (quindi stadi, concerti e locali notturni all'aperto possono operare al 100% della capienza purchè sia richiesto il green pass “base”);
  • non è più obbligatorio mettersi in quarantena dopo essere entrati in contatto con una persona covid-positiva, anche per chi non è vaccinato (verrà applicato un sistema di automonitoraggio per 10 giorni, con permesso alle persone di uscire purché indossino una mascherina FFP2);
  • le persone di età superiore ai 50 anni non vaccinate possono rientrare al lavoro, presentando esito negativo al test covid ogni due giorni (in caso di test antigenico rapido) o ogni tre giorni (in caso di test molecolare); il 15 giugno scadrà l'obbligo del green pass “rafforzato” sul lavoro per gli over 50, insieme al mandato di vaccinazione obbligatoria per docenti, personale universitario, militari, forze dell'ordine e personale penitenziario; l'ordinanza di vaccinazione obbligatoria resterà in vigore solo per gli operatori sanitari e il personale delle rsa fino al 31 dicembre;
  • il collegio di esperti del CTS per la consulenza al governo sulle misure contro il Covid19 e l'ufficio del Commissario Straordinario Francesco Figliuolo cesseranno di essere operativi, saranno sostituiti da un'unità speciale del Ministero della Salute incaricata di completare la campagna di vaccinazione contro il Covid19 e di adottarne altre misure relative alla pandemia, che saranno attive fino alla fine dell'anno;
  • fino al 30 aprile sarà richiesto il green pass “rafforzato” per piscine, palestre, centri termali, convegni, centri culturali, sociali e ricreativi, feste, eventi pubblici in spazi chiusi;
  • dal 1° al 30 aprile devono essere muniti di green pass “base” per mense e servizi di ristorazione continua, ristoranti, selezioni pubbliche, corsi di formazione, colloqui di persona con detenuti;
  • fino al 31 dicembre il green pass “rafforzato” sarà richiesto solo per visitare le persone negli ospedali o nelle case di cura.

Decreto del 4 febbraio 2022: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 4 febbraio il presidente Mario Draghi ha approvato un nuovo decreto-legge (n. 5) che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.

Di seguito le principali misure introdotte dal nuovo decreto-legge.

La validità del green pass rafforzato rilasciato dopo la terza dose di vaccino è illimitata (la durata non èpiù di 6 mesi dall'ultima dose di vaccino o dal certificato di guarigione).
Lo stesso vale per coloro che hanno contratto il COVID e sono guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
Per questi soggetti vengono rimosse anche le restrizioni nelle zone rosse.

Vengono introdotte nuove regole in merito ai casi di positività al contagio da Covid19 e alle quarantene in ambito scolastico. Per maggiori dettagli in merito consultare la tabella riassuntiva sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Le persone non vaccinate devono rimanere in quarantena solo cinque giorni (anziché dieci) a seguito di contatto stretto con una persona positiva al Covid 19.

I turisti e i visitatori provenienti da paesi stranieri possono accedere alle attività e alle strutture ricettive in Italia anche se provengono da luoghi con norme vaccinali diverse, devono presentare un green pass base (rilasciato ai vaccinati e ai guariti o dopo un test antigenico rapido o molecolare).

Qui il testo integrale del decreto.


Decreti del 24 e 30 dicembre 2021 e del 7 gennaio 2022: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 24 e 30 dicembre e il 7 gennaio scorsi il Presidente Mario Draghi ha approvato tre nuovi Decreto Legge (n. 221, 229 e 1) che aggiornano le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo.

L'Italia è ancora divisa in quattro zone (bianca, gialla, arancione e rossa) corrispondenti a un rischio di contagio crescente. Attualmente molte regioni sono nella zona gialla (Toscana, Lombardia, Piemonte, Lazio, Sicilia, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo e le province autonome di Bolzano e Trento) ad eccezione di alcune regioni che sono ancora in zona bianca (Umbria, Puglia, Basilicata, Campania, Sardegna).

È obbligatorio indossare una mascherina FFP2 su tutti i mezzi pubblici e nei cinema, teatri, stadi, sale da concerto, luoghi di intrattenimento e altri luoghi simili, durante conferenze e attività congressuali, durante spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono sia al chiuso che all'aperto. 
Anche all'aperto è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica o una mascherina FFP2 anche nelle zone bianche.

Il green pass "rafforzato" - rilasciato a persone vaccinate o guarite - è richiesto per l'ingresso nei seguenti luoghi:

  • stadi sportivi, piscine, palestre, sport di squadra;
  • terme, centri benessere e centri ricreativi;
  • musei, centri espositivi e altri luoghi culturali;
  • attività congressuali e congressuali, festival e fiere;
  • centri ricreativi e sociali (al chiuso), casinò e sale bingo;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • alberghi e ristoranti al chiuso anche per il consumo al banco.

La capienza per gli eventi sportivi all'aperto è ridotta al 50% e al 35% per i luoghi al chiuso.

Il green pass "base" - rilasciato a persone vaccinate o guarite o che hanno effettuato un tampone antigenico rapido o molecolare - è richiesto per l'ingresso nei seguenti luoghi:

  • servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici);
  • uffici pubblici (servizi postali, bancari e finanziari);
  • attività commerciali.

Fino al 31 gennaio sono sospese le attività di discoteche, sale da ballo e luoghi simili al chiuso, e anche eventi, feste e concerti che prevedono assembramenti in spazi aperti.

Dal 1° febbraio il green pass “rafforzato” è valido per 6 mesi (anziché 9 mesi) dall'ultima dose di vaccino effettuata o dal certificato di guarigione.
Anche il periodo minimo per ricevere la dose di richiamo del vaccino è stato ridotto da 5 a 4 mesi dopo l'ultima dose
.

La vaccinazione contro il Covid-19 è obbligatoria per le persone con più di 50 anni.

Dal 15 febbraio sarà richiesto il green pass “rafforzato” per l'accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati con oltre 50 anni di età.
L'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario oltre che a quello scolastico, senza limiti di età.

Di seguito i link ai testi completi dei decreti: 


Decreto del 26 novembre: nuove regole per contenere il rischio di contagio
 

Il 26 novembre il Presidente Mario Draghi ha approvato un nuovo Decreto Legge (n. 172) che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.

Di seguito le principali misure introdotte dal nuovo Decreto Legge che sarà valido dal 6 dicembre fino al 15 gennaio 2022.

L'Italia è ancora divisa in quattro zone (bianca, gialla, arancione e rossa) corrispondenti a un rischio di contagio crescente. Al momento tutte le regioni sono in zona bianca ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige) che sono in zona gialla.

Ci saranno due diverse tipologie di green pass: uno "rafforzato" rilasciato a persone vaccinate o guarite; uno “base” rilasciato a chi ha avuto eseguito un tampone molecolare o rapido con esito negativo.
Il green pass "rafforzato" ha una validità di nove mesi (anziché 12 mesi) dall'ultima dose di vaccino effettuata o dal certificato di guarigione.
Il green pass "base" è valido 72 ore in caso di test molecolare e 48 ore in caso di test rapido.

L'obbligo del green pass è esteso ad altri settori: alberghi, spogliatoi per attività sportive, servizi ferroviari regionali e interregionali, servizi di trasporto pubblico locale.

Il nuovo green pass "rafforzato" è necessario per accedere ad attività che altrimenti sarebbero soggette a restrizioni nella zona gialla e arancione (spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al coperto, discoteche, cerimonie pubbliche) anche in zona bianca.

Il green pass "base" può essere utilizzato per viaggiare su treni, aerei, autobus e navi.

Dal 6 dicembre solo le persone con green pass “rafforzato” possono accedere alla mensa per la consumazione dei pasti ai tavoli.
Rimangono valide le attuali regole per ottenere “lunch boxes” e pasti da asporto.

Considerando l'attuale condizione di aumentata circolazione virale e di rialzo della curva epidemica, in un'ottica di massima precauzione, è importante ricordare l'importanza della vaccinazione e seguire tutte le regole e le misure precauzionali: indossare la mascherina chirurgica o FFP2 in ambienti chiusi, lavarsi o igienizzarsi spesso le mani, rispettare il distanziamento interpersonale.

Inoltre sul sito https://prenotavaccino.sanita.toscana.it sono aperte le prenotazioni per ricevere la dose di richiamo del vaccino per coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria da almeno cinque mesi, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato. La dose di richiamo assicurerà che la durata del green pass "rafforzato" sia estesa di ulteriori 9 mesi dalla data della terza dose.

A partire dal 15 dicembre, la terza dose sarà obbligatoria per:

  • personale sanitario, lavoratori nelle RSA e personale amministrativo sanitario;
  • docenti, professori e personale amministrativo delle scuole;
  • militari, polizia, personale di soccorso.

La terza dose è consentita cinque mesi dopo l'ultima dose.

Qui il testo integrale del decreto-legge.


Nuova ordinanza del Ministero della Salute sui soggetti vaccinati all'estero con vaccini non autorizzati dall'EMA (Agenzia Europea del Farmaco)

Il 4 novembre il Ministro della Salute ha emesso una nuova ordinanza relativa ai soggetti vaccinati all'estero con vaccini non autorizzati dall'Ema (Agenzia europea per i medicinali).

Le persone vaccinate all'estero con un vaccino non autorizzato dall'EMA possono ricevere una dose di richiamo con un vaccino m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” a partire da 28 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (180 giorni) dal completamento del primo ciclo. Il completamento di questo ciclo di vaccinazione supplementare è riconosciuto come equivalente.

Dopo il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con un vaccino non autorizzato dall'EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei relativi dosaggi autorizzati.

Il testo della nuova ordinanza è disponibile qui.


Decreto del 6 21 settembre: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 21 settembre il presidente Mario Draghi ha approvato un nuovo decreto legge (Decreto Green Pass bis) che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio, ed estende l'applicazione del Green pass ai lavoratori del settore pubblico e privato.
Di seguito le principali misure introdotte dal nuovo Decreto Legge.

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 il Green Pass sarà richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati ​​per accedere al luogo di lavoro.
Il Green Pass deve essere posseduto ed esibito su richiesta.

L'obbligo non si applica a coloro che sono esentati o esclusi dalla campagna vaccinale.
Qui è disponibile la circolare del Ministero della Salute che autorizza la certificazione di esenzione per la vaccinazione contro Sars-CoV-2.

Il nuovo Decreto stabilisce inoltre che i tamponi rapidi Covid possono essere effettuati presso farmacie e altre strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale a prezzo controllato (15 euro per gli adulti, 8 euro tra i 12 e i 18 anni), almeno fino al 31 dicembre. I tamponi rapidi Covid sono gratuiti per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Il Decreto chiarisce inoltre che per chi ha contratto il Covid 14 giorni dopo l'inoculazione della prima o della seconda dose il Green Pass ha validità di 12 mesi dalla guarigione.

Il testo integrale del Decreto Legge è disponibile qui.


Protocollo verifica certificazione verde Covid-19

A decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale della Scuola IMT - personale tecnico amministrativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato, collaboratori, docenti, ricercatori, assegnisti ed altre figure assimilabili ai lavoratori - e tutti gli Allievi della Scuola devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass).

In mancanza, e ferme restando le conseguenze previste dall’art. 9-ter, comma 2, del D.L. n. 52/2021, come modificato dall’art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021, non sarà consentito l’accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola. Il mancato rispetto di tali obblighi ha come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall’altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

A decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la verifica del possesso del Green Pass per il personale a qualsiasi titolo e gli Allievi della Community IMT che accederanno alle varie sedi della Scuola sarà effettuata sulla base delle procedure previste e comunicate dalla Direzione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
La verifica del possesso del Green Pass presso i punti di accesso alla Scuola (Complesso San Francesco, Complesso San Ponziano, Biblioteca) sarà effettuato una sola volta per ogni giornata.

Qui il testo completo del protocollo.


Decreto del 6 agosto: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 6 agosto il Presidente del Consiglio Draghi ha emanato un nuovo decreto legge che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.
Le principali novità introdotte sono le seguenti.

A partire dal 1° settembre il Green Pass sarà richiesto:
- per il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari;
- su voli, navi e traghetti dei servizi di trasporto interregionale;
- sui treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità (Frecce);
- sugli autobus, se il percorso collega più di due regioni e per il noleggio di auto con conducente.

L'obbligo non si applica a coloro che sono esentati o esclusi dalla campagna vaccinale.
Qui la circolare del Ministero della Salute che autorizza la certificazione di esenzione per la vaccinazione contro Sars-CoV-2 (in italiano).

Seguiranno maggiori informazioni sulla possibilità di esenzione per le persone inoculate con vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

La quarantena è ridotta a sette giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale ed è entrato in contatto con una persona positiva al virus.

Il tampone rapido Covid in farmacia si potrà fare al prezzo controllato di 8 euro per i minorenni (per gli adulti il ​​prezzo sarà di 15 euro), almeno fino al 30 settembre.

Qui il testo del decreto.


Decreto del 23 luglio: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 23 luglio il Presidente del Consiglio Draghi ha emanato un nuovo decreto legge che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.
Le principali novità introdotte sono le seguenti.

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre.

Dal 6 agosto il "Green Pass" - un certificato digitale o cartaceo attestante la vaccinazione o un recente tampone COVID-19 negativo - sarà necessario per accedere ai seguenti luoghi:

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Il pass sarà richiesto anche per essere serviti al tavolo all'interno di bar e ristoranti; non è richiesto per mangiare all'aperto, così come per mangiare o bere al bancone. Le discoteche rimarranno chiuse.
Solo i bambini sotto i 12 anni sono esenti dall'obbligo del pass.

Il Green Pass è disponibile per coloro che hanno avuto almeno una dose di vaccino. Il pass è a disposizione anche per chi presenta un tampone negativo effettuato entro 48 ore prima dall’accesso a una qualsiasi delle attività sottoposte a restrizione, e per chi è recentemente guarito dal Covid-19.

Con il nuovo decreto, il governo italiano ha anche modificato i parametri di rischio per consentire alle regioni di rimanere più a lungo nella "zona bianca" ovvero a bassa restrizione, nonostante il recente aumento dei contagi da Covid-19. Le regioni saranno ora classificate in base al numero di persone ricoverate o in terapia intensiva a causa del Covid-19, piuttosto che al numero di contagi come fatto fino ad oggi.

Qui il testo del decreto.


Decreto del 22 giugno: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 22 giugno il Ministro della Salute Speranza ha emanato una nuova ordinanza che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.
Il nuovo decreto è valido dal 28 giugno al 31 luglio 2021.

Le principali novità introdotte sono le seguenti:

  • tutta l’Italia è zona bianca;
  • non è più obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto; le mascherine devono comunque essere portate sempre con sé in modo da poterle utilizzare in caso di assembramenti. L’uso delle mascherine resta all’aperto resta obbligatorio in Campania fino al 31 luglio.

Inoltre, alla Scuola IMT, continuano ad essere valide le seguenti regole:

  • misurazione della temperatura all’ingresso delle sedi della Scuola e compilazione del form per il triage;
  • uso obbligatorio delle mascherine al chiuso;
  • distanza interpersonale di almeno un metro,
  • frequente ricircolo di aria nei locali condivisi almeno ogni ora, aprendo le finestre;
  • uso frequente dei gel disinfettanti per le mani;
  • mantenimento distanziamento in aule e in biblioteca come da attuale cartellonistica;
  • la mensa continuerà a funzionare regolarmente, ma è importante la prenotazione obbligatoria (sia in presenza che take away) in modo da non creare assembramenti nella fase di ritiro del pasto;
  • da settembre sarà consentita la ripresa degli eventi organizzati dalla Scuola purchè nel rispetto dei vincoli di legge in vigore.

Entro la fine di luglio anche il Protocollo Covid-19 della Scuola verrà aggiornato e condiviso nella intranet della Scuola (SIIMT).


Decreto legge del 18 aprile: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 18 maggio il Presidente del Consiglio Draghi ha emanato un nuovo decreto legge che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.

Le principali novità introdotte sono le seguenti:

  • dal 19 maggio è previsto il coprifuoco dalle ore 23.00 alle 5.00 (anziché dalle 22.00 - durante l'orario di coprifuoco sono consentiti esclusivamente spostamenti per motivi di lavoro o di salute); dal 7 giugno sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00; dal 21 giugno il coprifuoco sarà completamente abolito;
  • dal 22 maggio tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali possono restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi; riaprono anche gli impianti di risalita in montagna;
  • dal 24 maggio le palestre possono riaprire;
  • dal 1° giugno bar e ristoranti possono servire cibi e bevande al tavolo anche al chiuso; inoltre nelle competizioni ed eventi sportivi può essere presente il pubblico purché nel limite del 25% della capienza massima della location e comunque con il limite massimo di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso;
  • dal 15 giugno parchi tematici e di divertimento riaprono al pubblico; sono inoltre possibili le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della ‘certificazione verde’ che attesti l’avvenuta vaccinazione o il tampone negativo dei partecipanti;
  • dal 1° luglio riaprono al pubblico le piscine al chiuso, i centri benessere, centri culturali-sociali e ricreativi, le sale giochi, i casinò e le sale bingo; le discoteche restano chiuse.

Il ‘Green Pass’ è una certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (sia che sia stato completato il ciclo sia stata ricevuta la prima dose almeno 15 giorni prima) o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo nelle 48 ore precedenti. Questo pass permette di spostarsi liberamente all’interno del paese e fare molte altre attività.

Il Green Pass ha validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi -ART. 14, comma 2). Poi, la validità del Green Pass è di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale (ART. 14, comma 1) cioè dopo la seconda dose per Pfizer/BioNtech, Moderna e Astra-Zeneca o dopo la singola dose di Johnson&Johnson. In ogni caso, se la persona dovesse risultare positiva a Covid-19 nel periodo di validità del Green Pass, la certificazione decade.

L’Italia al momento accetta qualsiasi tipo di certificazione, sia in formato cartaceo che digitale, e deve essere rilasciata dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza.

Qui il testo del decreto.


Decreto legge del 21 aprile: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 21 aprile il Presidente del Consiglio Draghi ha emanato un nuovo decreto legge che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.
Il nuovo decreto è valido dal 26 aprile al 31 luglio 2021 e introduce nuove misure per la graduale riapertura delle attività economiche e sociali.

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio.

L’Italia è ancora divisa in 4 aree (bianca, gialla, arancione e rossa) corrispondenti a tre diversi livelli di rischio contagio.
La Toscana al momento è zona gialla.

Alcune delle principali nuove misure valide dal 26 aprile sono le seguenti:

  • introduzione del Green Pass, una sorta di "travel pass" comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo nelle 48 ore precedenti;
  • sono ammessi gli spostamenti tra regioni diverse in area gialla o bianca; le persone che hanno un Green Pass possono muoversi anche tra regioni arancioni o rosse;
  • è ancora previsto un coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 (durante l'orario di coprifuoco sono consentiti esclusivamente spostamenti per motivi di lavoro o di salute);
  • tutte le scuole e università in aree gialle e arancioni possono svolgere attività in presenza per almeno il 75% fino ad un massimo del 100%, mentre nelle aree rosse possono svolgere attività in presenza per almeno il 50% fino ad un massimo del 75%;
  • l'attività di ristorazione di bar, pub e ristoranti è consentita nelle aree gialle e all’aperto sia a pranzo che a cena; le attività che non hanno spazi all’aperto potranno aprire a partire dal 1 giugno e solo per pranzo; continua ad essere consentita la consegna a domicilio e il take away fino alle 22:00;
  • qualsiasi attività sportiva all’aperto è consentita;
  • fino al 15 giugno, nelle aree gialle e arancioni, è possibile far visita ai propri familiari o amici per massimo 4 persone (anziché 2).

Inoltre nelle zone gialle:

  • dal 15 maggio possono riaprire cinema, teatri, sale da concerto e live-club con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;
  • dal 15 maggio possono riaprire le piscine all'aperto e i negozi dei centri commerciali anche nei festivi e prefestivi;
  • dal 1º giugno possono riaprire le palestre e centri benessere;
  • dal 15 giugno possono riprendere le fiere;
  • dal 1º luglio possono riprendere convegni e congressi, e riaprire centri termali e parchi tematici divertimento.

Qui il testo del decreto.


Decreto legge del 1 aprile 2021: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Giovedì 1 aprile il Presidente del Consiglio Draghi ha emanato un nuovo decreto che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.
Il nuovo decreto è valido dal 7 al 30 aprile 2021.

Tutte le regioni in Italia sono considerate zona arancione o rossa.
La Toscana al momento è zona rossa
.

Alcune delle principali misure valide in questo periodo sono le seguenti:

  • gli spostamenti tra regioni restano vietati se non per comprovati motivi di lavoro/salute o per situazioni di necessità;
  • restano chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie - è consentita solo la consegna a domicilio, oltre che l’asporto fino alle 22;
  • i centri commerciali rimangono chiusi nei fine settimana;
  • rimangono aperti gli asili, le elementari e le sole classi prime delle scuole medie; nelle regioni rosse, le lezioni si svolgono a distanza per gli alunni di seconda e terza media e delle superiori; nelle regioni arancioni le attività scolastiche si svolgono in presenza anche per gli studenti del secondo e terzo anno delle medie mentre alle superiori le lezioni si tengono in presenza per il 50% degli alunni;
  • in zona rossa non è possibile far visita ai propri familiari o amici, mentre in zona arancione è consentito una sola volta al giorno e per massimo 2 persone; i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio;
  • sblocco dei concorsi e introduzione di procedure semplificate per alcuni di essi;
  • palestre e piscine restano chiuse mentre l'attività motoria è consentita soltanto in prossimità della propria abitazione;
  • obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Il testo del decreto è disponibile qui.


Decreto legge del 13 marzo: nuove regole per le festività pasquali

Il 13 marzo è stato emanato un nuovo decreto legge che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio e definisce anche regole specifiche per le festività pasquali.

A partire da lunedì 15 marzo tutte le regioni d’Italia sono considerate zona arancione o zona rossa (ad eccezione della Sardegna che è zona bianca).
La Toscana al momento è zona arancione.

Le principali misure adottate sono le seguenti.

ZONA ARANCIONE

  • sono vietati gli spostamenti tra comuni diversi (ad eccezione di comprovati motivi di lavoro/salute o per situazioni di necessità);
  • le scuole, dagli asili nido alle scuole medie, sono aperte. Nelle scuole superiori gli alunni possono seguire le lezioni in presenza a rotazione. Comunque, in base all’andamento dei contagi, i presidenti di Regione possono decidere ulteriori limitazioni, infatti laddove vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni, essi potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica;
  • è possibile far visita ai propri familiari o amici (all’interno dello stesso Comune) per massimo 2 persone; i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio;
  • tutti i negozi sono aperti, ad eccezione dei centri commerciali che sono chiusi nei weekend;
  • musei e mostra sono chiusi, così come cinema, teatri e gli altri istituti e luoghi di cultura;
  • l'attività di ristorazione di bar, pub e ristoranti è sospesa; è consentita solo la consegna a domicilio e il take away fino alle 22:00.

ZONA ROSSA

  • sono vietati gli spostamenti all’interno del proprio comune e tra comuni diversi (ad eccezione di comprovati motivi di lavoro/salute o per situazioni di necessità);
  • gli spostamenti devono essere giustificati utilizzando il modulo di autocertificazione (nel caso in cui non avete con voi una copia stampata, potete richiedere un modulo bianco da compilare alle forze dell’ordine);
  • tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, restano aperte solo per gli allievi con disabilità;
  • non è possibile far visita ai propri familiari o amici, ad eccezione che si tratti di persone non autosufficienti o che necessitano di aiuto o assistenza;
  • l'attività di ristorazione di bar, pub e ristoranti è sospesa; è consentita solo la consegna a domicilio e il take away fino alle 22:00.
  • chiusura dei negozi inclusi parrucchieri, barbieri e centri estetici, fatta eccezione per supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie.

Durante il weekend di Pasqua (3 - 4 - 5 Aprile) tutte le regioni saranno in zona rossa (ad eccezione della Sardegna).
L’unica differenza rispetto alle regole dette sopra e valide in zona rossa è la seguente: è possibile far visita ai propri familiari o amici (all’interno della stessa Regione) per massimo 2 persone; i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. Nonostante questo, durante la visita è fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina.

Qui il testo del decreto.


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 2 marzo il Presidente del Consiglio Draghi ha emanato un nuovo decreto che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.
Il nuovo DPCM è valido dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

L’Italia è divisa in 4 aree (bianca, gialla, arancione e rossa) corrispondenti a tre diversi livelli di rischio contagio.
Attualmente la Toscana è zona arancione.

Alcune delle nuove principali misure sono le seguenti.

Su tutto il territorio nazionale:

  • sono vietati gli spostamenti tra diverse regioni (ad eccezione dei viaggi per il rientro al proprio domicilio/residenza, per comprovati motivi di lavoro/salute o per situazioni di necessità);
  • è previsto un coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 (durante l'orario di coprifuoco sono consentiti esclusivamente spostamenti per motivi di lavoro o di salute) - solo le zone bianche possono modificare l’orario del coprifuoco;
  • nei fine settimana e nei giorni festivi è sospesa l'attività commerciale dei negozi situati all'interno di centri commerciali e mercati, ad eccezione di farmacie e parafarmacie;
  • sono ancora chiuse le piste da sci, palestre, piscine, terme e centri benessere;
  • tutti i convegni, le attività congressuali, le fiere nazionali e internazionali e gli eventi pubblici sono sospesi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza.

Di seguito alcune novità riguardanti le zone gialle:

  • i musei sono aperti dal lunedì al venerdì, ma dal 27 marzo potrebbero riaprire anche nel fine settimana;
  • dal 27 marzo anche teatri e cinema potrebbero riaprire (con posti pre-assegnati e nel rispetto del distanziamento sociale).

Infine di seguito ulteriori novità riguardanti le zone rosse:

  • chiusura dei negozi inclusi parrucchieri, barbieri e centri estetici, fatta eccezione per supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie;
  • non è più possibile far visita a parenti e amici nemmeno una sola volta al giorno;
  • sono sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari (nelle zone arancioni e gialle in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni, i presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica).

Qui il testo del decreto.


AGGIORNAMENTO - Campagna regionale per la vaccinazione anti-Covid

Con riferimento alla campagna regionale per la vaccinazione anti-Covid, di seguito due importanti aggiornamenti.

1. L'Assessorato alla Salute della Regione Toscana ha definito nel dettaglio le categorie del personale universitario docente e non docente che potranno accedere alle prenotazioni dei vaccini:

  • professore
  • ricercatore
  • personale tecnico
  • personale amministrativo
  • bibliotecario
  • studente di dottorato
  • borsista
  • assegnista
  • contrattista libero professionista

2. Potrà accedere alla vaccinazione sia il personale residente che non residente in Toscana purché in possesso di documento attestante l'affiliazione ad un'università toscana.

Non appena saranno disponibili nuove dosi, la Regione Toscana aprirà nuove finestre di prenotazione al seguente link https://prenotavaccino.sanita.toscana.it


Campagna vaccinazione Regione Toscana anti Covid-19

La Regione Toscana comunica che dal 9 febbraio è disponibile in Toscana la prima fornitura del vaccino AstraZeneca (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home).

La fase vaccinale, secondo le indicazioni ministeriali, è al momento riservata al personale universitario docente, ricercatore a tempo indeterminato e determinato di tipo a e b, tecnico amministrativo e collaboratore esperto linguistico in servizio, a tempo determinato e indeterminato, e circoscritta al momento a coloro che sono in una fascia di età compresa fra i 18 e i 65 anni.

In poche ore le prenotazioni per questa prima fase di vaccinazione sono andate esaurite, a causa del numero limitato di dosi disponibili.
Nelle prossime settimane la Regione Toscana metterà a disposizione altri posti prenotabili, gli aggiornamenti saranno comunicati alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazione-anti-covid-19.

Al momento della somministrazione il personale che si è prenotato dovrà esibire il documento di identità e l’attestazione di servizio predisposta dall’Ateneo.

Sono al momento esclusi da questa fase di campagna vaccinale gli studenti, i dottorandi, i borsisti, gli assegnisti di ricerca.

Si ricorda che la campagna di vaccinazione è interamente gestita dalla Regione Toscana e che le informazioni ufficiali vengono divulgate tramite i suoi canali (sito web e social network). Si prega dunque di far riferimento a questi canali per la raccolta di informazioni, il chiarimento di dubbi di ogni tipo e per conoscere la data dell'avvio delle nuove fasi di vaccinazione.


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio: nuove regole per contenere il rischio di contagio

Il 4 gennaio il Presidente del Consiglio Conte ha emanato un nuovo decreto che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.
Il nuovo DPCM è valido dal 16 gennaio 2021. 

Fino al 15 febbraio su tutto il territorio nazionale:

  • sono vietati gli spostamenti tra diverse regioni (ad eccezione dei viaggi per il rientro al proprio domicilio/residenza, per comprovati motivi di lavoro/salute o per situazioni di necessità);
  • sono ancora sospesi gli esami per concorsi pubblici e privati;
  • le piste da sci rimangono chiuse.

Inoltre, fino al 5 marzo, sono valide anche le seguenti misure:

  • su tutto il territorio nazionale è previsto un coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 (durante l'orario di coprifuoco sono consentiti esclusivamente spostamenti per motivi di lavoro o di salute);
  • l’Italia è ancora suddivisa in tre aree (gialla, arancione, rossa) corrispondenti a tre diversi livelli di rischio contagio, è stata inoltre introdotta un’ulteriore area (zona bianca) per quelle regioni che hanno un rischio di contagio molto basso; la Toscana al momento è considerata zona gialla;
  • è possibile far visita ai propri familiari o amici (all’interno della stessa Regione) per massimo 2 persone; i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio; questi spostamenti sono ammessi da un comune all’altro nelle aree gialle, mentre devono rimanere all’interno dello stesso comune nelle aree arancioni e rosse;
  • sono ancora sospese attività di palestre, piscine, terme e centri benessere, così come gli spettacoli nei cinema, teatri e sale da concerto;
  • tutti i convegni, le attività congressuali, le fiere nazionali e internazionali e gli eventi pubblici sono sospesi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza;
  • il trasporto pubblico opererà con il limite del 50% della capacità dei veicoli;
  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 20 maggio;
  • le elezioni suppletive parlamentari e quelle comunali sono posticipate al 20 maggio.

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile.

Infine, di seguito ulteriori misure già valide nelle regioni dell’area gialla (che attualmente include la Toscana):

  • bar, pub e ristoranti possono rimanere aperti dalle 5:00 alle 18:00 e non possono avere più di quattro clienti per tavolo; il servizio d'asporto è consentito fino alle 22.00, ma solo per chi fa cibo (è proibito il consumo di cibo e bevute nelle strade o nei parchi dalle 18:00 alle 5:00); il servizio di consegna a domicilio è consentito senza limiti di tempo;
  • tutti i negozi sono aperti;
  • musei e gallerie d’arte possono aprire durante i giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì;
  • è ammessa l’attività scolastica in presenza per le scuole superiori per almeno il 50% degli studenti fino a massimo il 75%; per le scuole dell’infanzia, elementari e medie, l'attività scolastica in presenza è sempre consentita;
  • le università continuano ad adottare soluzioni di apprendimento a distanza (ad eccezione delle attività laboratoriali) ma possono decidere di organizzare attività in presenza in base all’andamento dell’epidemia.

Qui il testo del decreto.
Qui un riepilogo delle principali misure in vigore nelle aree rossa, arancione e gialle.


Decreto legge approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre: nuove regole per le festività natalizie

Il 18 dicembre il Presidente del Consiglio Conte ha approvato un nuovo decreto legge che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio e definisce anche regole specifiche per le festività natalizie.

Nei giorni 24 - 25 - 26 - 27 - 31 dicembre e 1 - 2 - 3 - 5 - 6 gennaio 2021, tutta l’Italia è zona rossa.
Di seguito alcune delle principale misure adottate in questo periodo:

  • sono vietati gli spostamenti all’interno del proprio comune e tra comuni diversi (ad eccezione di comprovati motivi di lavoro/salute o per situazioni di necessità);
  • gli spostamenti devono essere giustificati utilizzando il modulo di autocertificazione;
  • l'attività di ristorazione di bar, pub e ristoranti è sospesa; è consentita solo la consegna a domicilio e il take away fino alle 22:00;
  • chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie e parrucchieri;
  • è possibile far visita ai propri familiari o amici (all’interno della stessa Regione) per massimo 2 persone; i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio; durante la visita è fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina;
  • è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

Dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio, tutta l’Italia sarà zona arancione.
Di seguito alcune delle principale misure adottate in questo periodo:

  • sono vietati gli spostamenti tra comuni diversi (ad eccezione di comprovati motivi di lavoro/salute o per situazioni di necessità); possono spostarsi solo coloro che abitano in piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km, senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia;
  • gli spostamenti devono essere giustificati utilizzando il modulo di autocertificazione;
  • l'attività di ristorazione di bar, pub e ristoranti è sospesa; è consentita solo la consegna a domicilio e il take away fino alle 22:00;
  • i negozi sono aperti fino alle 21:00.

Dal 20 al 23 dicembre, tutta l’Italia è zona gialla.
Di seguito alcune delle principale misure adottate in questo periodo:

  • bar, pub e ristoranti possono rimanere aperti dalle 5:00 alle 18:00 e non possono avere più di quattro clienti per tavolo; il servizio d'asporto è consentito fino alle 22:00; il servizio di consegna a domicilio è consentito senza limiti di tempo;
  • i negozi sono aperti.

Oltre a questo, su tutto il territorio nazionale dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra diverse regioni (ad eccezione dei viaggi per il rientro al proprio domicilio/residenza, per comprovati motivi di lavoro/salute o per situazioni di necessità).
Inoltre è previsto un coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 (durante l'orario di coprifuoco sono consentiti esclusivamente spostamenti per motivi di lavoro o di salute).

Qui è disponibile un riepilogo del decreto legge.


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre: nuove regole valide dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021

Il 3 dicembre il Presidente del Consiglio Conte ha emanato un nuovo decreto che aggiorna le misure restrittive per contenere il rischio di contagio.
Il nuovo DPCM è valido dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.

Il decreto, oltre a prorogare i provvedimenti attualmente in vigore, definisce anche regole specifiche per le festività natalizie.
L'Italia continua ad essere divisa in tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti a tre diversi livelli di rischio contagio.

Alcune delle nuove principali misure sono le seguenti:

  • dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra diverse regioni (ad eccezione dei viaggi per il rientro al proprio domicilio/residenza, per comprovati motivi di lavoro/salute o per situazioni di necessità);
  • nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio sarà vietato anche spostarsi tra comuni diversi;
  • il 31 dicembre il coprifuoco inizierà alle 22:00 e durerà fino alle 7:00 del 1 gennaio.
  • chiunque si rechi all'estero (compresi i paesi dell'UE) dal 21 dicembre al 6 gennaio dovrà effettuare una quarantena di due settimane al rientro in Italia;
  • ristoranti e bar rimarranno chiusi nelle zone rossa e arancione (sono comunque consentiti i servizi di asporto e consegna a domicilio), mentre nelle zone gialle potranno rimanere aperti fino alle 18:00, anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania;
  • gli hotel possono rimanere aperti, ma devono chiudere i loro ristoranti a Capodanno e servire la cena solo con il servizio in camera;
  • i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21.00, ma i centri commerciali rimarranno chiusi nei fine settimana e nei giorni festivi (ad eccezione di edicola, tabacchi, vivaio, farmacie e parafarmacie). Questo vale per le zone gialle e arancioni, in quelle rosse i negozi resteranno chiusi;
  • c'è una "forte raccomandazione" a non riunirsi presso il proprio domicilio con presone non conviventi;
  • tutte le scuole superiori del paese possono riprendere le attività in presenza dal 7 gennaio;
  • le crociere non possono partire o fare scalo nei porti italiani durante le festività e le destinazioni sciistiche italiane sono chiuse fino al 6 gennaio.

Restano valide le seguenti disposizioni:

  • su tutto il territorio nazionale è previsto un coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 (durante l'orario di coprifuoco sono consentiti esclusivamente spostamenti per motivi di lavoro o di salute);
  • tutte le università devono adottare modalità d didattica a distanza (con esclusione delle attività di laboratorio);
  • i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura (comprese le biblioteche) sono chiusi;
  • sono sospesi gli esami per concorsi pubblici e privati, ad eccezione di quelli del servizio sanitario nazionale;
  • il trasporto pubblico opererà con il limite del 50% della capacità dei veicoli.

Qui è disponibile il testo del decreto.


Ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza: passaggio in zona rossa di due regioni

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che - sulla base dei dati di contagio nelle varie regioni italiane - prevede il passaggio in zona rossa di cinque regioni: Toscana e Campania - a partire da domenica 15 novembre.

Nelle regioni rosse:

  • è vietato qualsiasi movimento in entrata e in uscita dalla Regione (salvo comprovate necessità);
  • è vietato qualsiasi spostamento all'interno del proprio Comune di residenza o domicilio e anche da un Comune all'altro, salvo comprovate necessità (es. lavoro o salute);
  • gli spostamenti devono essere giustificati utilizzando il modulo di autocertificazione
  • sono ammesse le lezioni in presenza per  le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media; 
  • le università devono adottare soluzioni di apprendimento a distanza; i laboratori e le altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, possono essere utilizzati; 
  • l'attività di ristorazione di bar, pub e ristoranti è sospesa; è consentita solo la consegna a domicilio e il take away fino alle 22:00;
  • chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri, banche e uffici postali; 
  • è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale
  • non è possibile far visita o incontrare i propri familiari o amici (fatta eccezione per assistere persone non autosufficienti); 
  • è raccomandato il telelavoro. 

Ovviamente rimangono valide le seguenti regole:

  • sono sospese le attività di tutti i musei e luoghi di cultura (comprese le biblioteche);
  • sono sospesi gli esami per concorsi pubblici e privati, ad eccezione di quelli del servizio sanitario nazionale;
  • il trasporto pubblico opererà con il limite del 50% della capacità dei veicoli.

La Biblioteca della Scuola IMT resta chiusi agli utenti esterni, ma aperta per i membri della Community IMT. 
L'accesso ai laboratori della è permesso, purchè sia rispettato il Protocollo Covid-19 della Scuola IMT. 


Ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza: passaggio in zona arancione di cinque regioni

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che - sulla base dei dati di contagio nelle varie regioni italiane - prevede il passaggio in zona arancione di cinque regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria - a partire da mercoledì 11 novembre.

Nelle regioni arancioni, oltre alle regole già valide per le regioni gialle:

  • è vietato qualsiasi movimento in entrata e in uscita dalla Regione (salvo comprovate necessità);
  • è vietato qualsiasi spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo comprovate necessità;
  • l'attività di ristorazione di bar, pub e ristoranti è sospesa. È consentita solo la consegna a domicilio e il take away fino alle 22:00.

Ovviamente rimangono valide le seguenti regole:

  • coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 (durante l'orario di coprifuoco sono consentiti solo viaggi motivati ​​da esigenze di lavoro o di salute);
  • tutte le scuole superiori e le università devono adottare soluzioni di apprendimento a distanza;
  • sono sospese le attività di tutti i musei e luoghi di cultura (comprese le biblioteche);
  • sono sospesi gli esami per concorsi pubblici e privati, ad eccezione di quelli del servizio sanitario nazionale;
  • nei fine settimana e nei giorni festivi è sospesa l'attività commerciale dei negozi situati all'interno di centri commerciali e mercati, ad eccezione di farmacie e parafarmacie;
  • il trasporto pubblico opererà con il limite del 50% della capacità dei veicoli.

Modello autocertificazione


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre: nuove regole valide dal 6 novembre al 3 dicembre 2020

Il 3 novembre il presidente Conte ha emanato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce nuove misure restrittive per contenere il rischio di contagio.
Il nuovo DPCM è valido dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.

Il decreto definisce inoltre regole diverse per le diverse aree, dividendo il territorio italiano in tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti a tre diversi livelli di rischio contagio.

Alcune delle principali misure valide nelle regioni gialle (che attualmente includono la Toscana) sono le seguenti:

  • è previsto il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 (durante l'orario di coprifuoco sono consentiti solo viaggi motivati ​​da esigenze di lavoro o di salute);
  • tutte le scuole superiori e le università devono adottare soluzioni di apprendimento a distanza;
  • sono sospese le attività di tutti i musei e luoghi di cultura (comprese le biblioteche);
  • sono sospesi gli esami per concorsi pubblici e privati, ad eccezione di quelli del servizio sanitario nazionale;
  • nei fine settimana e nei giorni festivi è sospesa l'attività commerciale dei negozi situati all'interno di centri commerciali e mercati, ad eccezione di farmacie e parafarmacie;
  • il trasporto pubblico opererà con il limite del 50% della capacità dei veicoli;
  • bar, pub e ristoranti possono rimanere aperti dalle 5:00 alle 18:00 e non possono avere più di quattro clienti per tavolo; il servizio d'asporto è consentito fino alle 22.00; il servizio di consegna a domicilio è consentito senza limiti di tempo.

Di conseguenza:
- la Biblioteca della Scuola sarà chiusa al pubblico esterno (restano attivi tutti i servizi per i membri della comunità della Scuola);
- le attività didattiche saranno svolte esclusivamente da remoto (con esclusione di quelle svolte in laboratorio).

Nelle regioni arancioni, oltre alle regole già valide per le regioni gialle:

  • è vietato qualsiasi movimento in entrata e in uscita dalla Regione (salvo comprovate necessità);
  • è vietato qualsiasi spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo comprovate necessità;
  • l'attività di ristorazione di bar, pub e ristoranti è sospesa. È consentita solo la consegna a domicilio e il take away fino alle 22:00.

Nelle regioni rosse:

  • è vietato qualsiasi movimento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all'interno del territorio stesso (salvo necessità e urgenza);
  • l'attività dei negozi al dettaglio è sospesa, ad eccezione per gli alimentari, le farmacie e le edicole. E' sospesa l'attività dei mercati non alimentari;
  • l'attività di bar, pub e ristoranti è sospesa. È consentita solo la consegna a domicilio, oltre che l'asporto fino alle 22:00;
  • l'attività scolastica in presenza è consentita solo per la scuola dell’infanzia, le elementare e la prima media.

Al momento le regioni italiane sono suddivise così come segue. 

ZONA GIALLA: TOSCANA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GULIA, EMILIA ROMAGNA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, SARDEGNA.

ZONA ARANCIONE: PUGLIA, SICILIA.

ZONA ROSSA: LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA.

Il testo integrale del Decreto è disponibile qui.


DPCM del 25 ottobre: nuove misure valide dal 26 ottobre al 25 novembre

Il 25 ottobre il Presidente Conte ha emanato un nuovo DPCM che introduce nuove norme da rispettare per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
Di seguito sono elencate alcune delle principali regole definite nel decreto valide dal 26 ottobre al 24 novembre:

  • tutti i convegni, le attività congressuali, le fiere nazionali e internazionali e gli eventi pubblici sono sospesi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza;
  • le riunioni devono essere tenute a distanza, a meno che non vi siano giustificati motivi per non farlo;
  • sono sospese attività di palestre, piscine, terme e centri benessere;
  • sono sospesi gli spettacoli nei cinema, teatri e sale da concerto;
  • sono sospese le attività di sale bingo, sale giochi e i casinò;
  • le attività degli esercizi di ristorazione sono consentite solo dalle ore 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito con un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi aperti al pubblico;
  • i servizi delle mense continuano a funzionare;
  • si raccomanda vivamente a tutte le persone di non recarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo comprovati motivi di lavoro, studio o salute;
  • gli asili e le scuole primarie rimangono aperti; le scuole superiori terranno il 75% delle lezioni a distanza;

Con riferimento alle Università e ai musei, il decreto conferma quanto affermato nel precedente: le Università possono svolgere attività didattiche e curriculari sia in presenza che a distanza, tenendo sempre conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca; musei e altri istituti e luoghi di cultura rimangono aperti al pubblico, ma le visite devono essere organizzate tenendo conto delle dimensioni dei locali, nonché dei flussi di visitatori.

Il testo integrale del decreto è disponibile qui.


DPCM del 18 ottobre: le nuove norme valide fino al 13 novembre

Venerdì 18 ottobre 2020 il Presidente Conte ha firmato un nuovo DPCM che introduce nuove regole da rispettare al fine di contenere il contagio epidemiologico da Covid-19.

Le principali norme, valide dal 19 ottobre al 13 novembre, sono le seguenti:

  • i sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento;
  • le università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca;
  • sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
  • l’attività sportiva e motoria all’aperta è consentita, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Sono vietati del tutto gli sport di contatto svolti a livello amatoriale;
  • le palestre e le piscine hanno una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza, altrimenti saranno costrette a chiudere;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto.

Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

Il testo integrale del DPCM 18 ottobre 2020 è disponibile qui.


DPCM del 13 ottobre: nuove disposizioni relative alla “fase 3”

Il 13 ottobre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha emanato un nuovo DPCM che prevede l’estensione delle restrizioni fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 e definisce alcune novità per la cosiddetta “fase 3”.

Le principali novità introdotte riguardano l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di avere sempre con sé la mascherina, che deve essere indossata nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto dove non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Il decreto chiarisce che nulla cambia per le attività didattiche e curriculari: nelle università le attività didattiche e curricolari sono svolte nel rispetto delle Linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che nel corso di esse siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi, anche all'aperto, sono svolti a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con un massimo di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi.

L’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura è assicurato purché sia garantita la modalità di fruizione contingentata in modo da evitare assembramenti di persone ed acconsentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Scarica il testo integrale del DPCM 13 ottobre 2020

Scarica gli allegati al DPCM 


Rientro al Campus da parte degli allievi

La Scuola, nel pieno rispetto delle norme e delle misure precauzionali volte a prevenire il contagio epidemico, come da programmazione della ripresa delle attività, intende consentire agli allievi il rientro al Campus a partire dall'1 settembre p.v. 

Per l’accesso al Campus gli allievi dovranno attenersi al calendario da loro stessi indicato quando hanno risposto al sondaggio recentemente effettuato dagli Uffici.

Resta ferma la procedura stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Scuola per cui è obbligatorio nella richiesta indirizzata all'Ufficio Gestione Campus indicare il motivo del rientro; lo stesso dovrà essere autorizzato dall’Advisor dell’allievo e dal direttore di Track del dottorato di appartenenza.

A causa dell'emergenza COVID 19, le camere del Campus potranno essere occupate da una sola persona. La Scuola si sta organizzando per mettere a disposizione degli allievi ulteriori alloggi, garantendo a tutti la possibilità di godere comunque di una sistemazione del tutto equivalente nei servizi offerti o, in alternativa, di un contributo per una sistemazione autonoma. La Scuola sta provvedendo altresì ad organizzare per gli allievi che intendano rientrare l'effettuazione all'arrivo del test sierologico.


Protocollo per la ripresa delle attività in presenza nella Scuola IMT Alti Studi Lucca

La Scuola IMT Alti Studi Lucca in questo periodo di emergenza COVID19, per evitare il rischio di contagio, ha provveduto ad erogare tutte le attività formative in modalità telematica, a svolgere le attività amministrative in smart working e le attività di ricerca presso il domicilio dei ricercatori, prevedendo l’accesso alle strutture della Scuola solo per le attività improrogabili ed essenziali.

Considerando una priorità mettere a disposizione del Paese tutte le proprie competenze e capacità per far fronte a questa emergenza senza precedenti, la Scuola IMT si propone di riprendere gradualmente le attività in presenza garantendo la massima sicurezza e le migliori condizioni operative.

Con queste premesse, la Scuola IMT ha adottato un “Protocollo per la ripresa delle attività in presenza”, che si propone di fornire indicazioni operative su misure preventive, norme di comportamento, di protezione individuale e collettiva da metter in atto e finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Le indicazioni proposte valgono per il primo periodo di rientro e potranno essere in seguito riviste in base all’evoluzione della situazione di emergenza e alle indicazioni ministeriali e regionali.

Protocollo per la ripresa delle attività in presenza nella Scuola IMT Alti Studi Lucca
Allegato 1: Procedura d’ingresso alla Scuola IMT
Allegato 2: Pulizie e sanificazione
Allegato 3: Gestione casi sospetti
Allegato 4: DPI e buone prassi
Dettagli rientro allievi


DPCM dell'11 giugno 2020: riapertura di ulteriori attività lavorative

L’11 giugno 2020 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un DPCM che autorizza la ripresa di ulteriori attività lavorative.

Di seguito le misure più importanti che entrano in vigore:

  • riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse o all’aperto senza la presenza del pubblico. Restano ancora vietati gli sport di contatto, riaprono invece i comprensori sciistici, dietro autorizzazione delle Regioni;
  • riaprono le aree giochi nei parchi e nelle ville comunali;
  • riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, ma con precise cautele e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti;
  • le attività dei centri per la cura e il benessere della persona, insieme alle sale gioco, sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle attività con l’andamento della curva epidemiologica specifica per il proprio territorio;
  • l’ingresso a musei e altri luoghi della cultura è contingentato: si entra a condizione che questi istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • in materia di spostamenti da e per l’estero viene aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.

Scarica il testo integrale del decreto.


Covid-19 - Ulteriori disposizioni relative alla “fase 2” - misure in vigore dal 18 maggio

Nei giorni 16 e 17 maggio sono stati emanati il Decreto Legge n. 33/2020 e un nuovo DPCM che introducono ulteriori disposizioni per la cosiddetta “fase 2”.

Le principali novità introdotte, valide dal 18 maggio, riguardano la possibilità di spostarsi liberamente sul territorio regionale, senza l’obbligo di autocertificazione, e le riaperture di molte attività.
Riaprono i negozi di vendita al dettaglio, i servizi di cura alla persona, ristoranti, bar, pasticcerie, pub, uffici pubblici, musei e stabilimenti balneari.
È possibile spostarsi per visitare i propri familiari e amici, nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, con l’utilizzo di mascherine e senza dare luogo a assembramenti.
Riprendono anche le celebrazioni liturgiche e gli allenamenti degli sport di squadra.

Dal 25 maggio riapriranno palestre, piscine e centri sportivi; dal 15 giugno anche teatri e cinema.

Resta valido fino al 3 giugno il divieto di spostarsi tra regioni diverse (se non per motivi di assoluta urgenza, lavoro o motivi di salute). Sempre dal 3 giugno sarà possibile spostarsi all’interno dell’Unione Europea, salvo nuove disposizioni.

Scarica il testo integrale del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33
Scarica il testo integrale del DPCM 17 maggio 2020
Scarica gli allegati al DPCM


DPCM del 26 aprile 2020: nuove disposizioni relative alla “fase 2”

Il 26 aprile il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha emanato un nuovo DPCM che prevede l’estensione delle restrizioni fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 e definisce alcune novità per la cosiddetta “fase 2”.

Le principali novità introdotte, valide dal 4 fino al 17 maggio, riguardano la possibilità di spostarsi per visitare i propri familiari (comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza, con l’utilizzo di mascherine senza dare luogo a assembramenti) e la possibilità di fare attività sportiva e motoria da soli, anche lontano dalle proprie abitazioni, mantenendo la distanza di sicurezza di 2 metri (1 metro in caso di passeggiata) da altre persone.

Resta valido il divieto di spostarsi tra regioni diverse (se non per motivi di assoluta urgenza, lavoro o motivi di salute) e anche all’interno del territorio gli spostamenti devono limitarsi a esigenze lavorative o di necessità (da giustificare tramite il modulo di auto-certificazione).

Inoltre il decreto definisce quanto segue:

  • per la vendita delle mascherine viene stabilito un prezzo equo e calmiero per evitare speculazioni;
  • viene confermato il regime dell’autocertificazione;
  • è sempre consentito il rientro al proprio domicilio;
  • è obbligatorio restare a casa e limitare i contatti sociali se si ha la febbre sopra 37.5;
  • sono vietati gli assembramenti in luoghi pubblici e privati;
  • i parchi e i giardini pubblici sono aperti ma è obbligatorio garantire il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare in tutti i modi ogni forma di assembramento;
  • è consentita la celebrazione delle cerimonie funebri con esclusiva partecipazione di congiunti fino a un massimo di 15 persone;
  • è consentita l’attività di vendita di cibo a domicilio e da asporto, purché il cibo sia consumato a casa o sul posto di lavoro, ma non davanti al posto di ristoro (in Toscana questo è già possibile dal 24 aprile);
  • sono riaperte le attività produttive del settore manifatturiero e delle costruzioni e del relativo commercio all’ingrosso funzionale.

Dal 18 maggio è prevista la riapertura del commercio al dettaglio, di musei, mostre e biblioteche, sempre garantendo il rispetto della distanza di sicurezza.

Dal 1 giugno è annunciata la riapertura delle attività di ristorazione e servizi alla persona (come parrucchieri e centri estetici).

Scarica il testo integrale del decreto


Nuovo DPCM 10 aprile: proroga misure restrittive e nuove piccole riaperture

Il 10 aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto-legge che proroga le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 fino al 3 maggio 2020.

Nel decreto si dispone inoltre la riapertura di librerie, cartolerie e negozi di articoli per l’infanzia.
Tutti gli esercizi commerciali aperti dovranno continuare ad assicurare il mantenimento del distanziamento sociale, l’accesso scaglionato dei clienti e la pulizia e l’igiene degli ambienti.

Scarica il testo integrale del decreto


Ordinanza della Regione Toscana - utilizzo obbligatorio delle mascherine

Il 6 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato l’ordinanza n. 26 con la quale le misure di contenimento del contagio finora adottate vengono integrate con l’utilizzo obbligatorio delle mascherine monouso, con le seguenti modalità:

  • in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
  • in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
  • l’utilizzo obbligatorio non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerano l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata dal proprio medico curante;
  • i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvederanno alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti.

L’ordinanza in questione ha validità per ciascun comune toscano a decorrere dalla data in cui sarà stata completata la distribuzione delle mascherine fino al 13 aprile e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo ultimo decreto legge 19/2020.
Nel Comune di Lucca l'obbligo è in vigore dal 15 aprile.

Scarica il testo integrale dell’ordinanza

Vademecum sull'uso delle mascherine


Proroga efficacia disposizioni

Il 1 aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto-legge che proroga le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19. L’efficacia delle disposizioni di tutti i precedenti decreti è stata prorogata fino al 13 aprile 2020.

Restano dunque sospese fino a tale data: tutte le attività didattiche frontali, tutti i viaggi e le missioni istituzionali, così come tutti gli eventi, i seminari e le conferenze, tutte le attività produttive industriali e commerciali non necessarie. Gli spostamenti, anche nello stesso territorio, devono essere limitati a provate necessità di lavoro o di salute.

Scarica il testo integrale del decreto


Chiusura attività produttive industriali e commerciali

Il 22 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato un decreto-legge che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. A partire dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020 sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali non necessarie, ovvero tutte le fabbriche e servizi che non producono generi di prima necessità, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del decreto.

Scarica il testo integrale del decreto


#CuraItalia

Il 16 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Leggi il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37
Guarda il video della conferenza stampa del Presidente Conte con i Ministri Gualtieri e Catalfo
Scarica il testo integrale del decreto


Le disposizioni di contrasto nella Scuola IMT

​La Scuola IMT ha recepito i Decreti del Presidente del Consiglio - DPCM 04/03/2020, DPCM 08/03/2020 e DPCM 09/03/2020 - varando una serie di misure precauzionali valide per tutta la comunità accademica e per i potenziali fruitori esterni delle sue attività e dei suoi servizi.

Il decreto direttoriale del 19/03/2020 definisce la modalità telematica per riunioni degli Organi collegiali della Scuola, sedute del Collegio Docenti, frequenza dell’attività formativa obbligatoria prevista nel Piano di studi di ciascun Allievo e lo svolgimento delle prove d’esame, la discussione delle tesi, oltreché per tutte le riunioni che coinvolgono a qual si voglia titolo Allievi, Ricercatori, Professori e Personale Tecnico Amministrativo, come pure docenti, collaboratori e componenti esterni.

L'adozione delle misure cautelative intraprese dalla Scuola IMT per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 è sancita nel seguente decreto direttoriale dell'11/03/2020.

Fino al 3 aprile le attività didattiche frontali sono sospese, ma la ricerca non si ferma. Ciò significa che le lezioni saranno riprogrammate ad altra data oppure se possibile si svolgeranno per via telematica. Docenti, ricercatori e allievi di dottorato potranno comunque proseguire autonomamente le loro attività di ricerca nel rispetto delle misure igienico-sanitarie enunciate dal Decreto (DPCM 04/03/2020 Art. 2, paragrafo 1, lettera g). 

Per quanto riguarda gli obblighi didattici la Scuola garantirà la necessaria flessibilità, garantendo la possibilità di svolgere esami e discussione tesi da remoto, e aggiungendo, se necessario, nuove sessioni. Nel caso in cui non fosse possibile procedere in tal senso, per lo svolgimento degli esami in presenza si dovranno necessariamente rispettare le misure igienico-sanitarie come la distanza di un metro tra ciascun candidato e osservare le indicazioni del Ministero della Pubblica Amministrazione, Direttiva n.1/2020 (punto 7). In particolare nel caso di esame scritto i candidati dovranno essere disposti a scacchiera. In caso di esame orale, invece, dovrà essere consentito l'ingresso in aula a un numero ristretto di persone oltre a rispettare la distanza consigliata di un metro. Tutte le aule sono comunque dotate di un dispenser di soluzione alcolica per la pulizia delle mani.

Sono sospesi fino al 3 aprile tutti i viaggi e le missioni istituzionali, così come tutti gli eventi, i seminari e le conferenze.

Nel Campus di San Francesco gli alloggi resteranno accessibili esclusivamente agli interni. La permanenza nel Campus è incoraggiata soprattutto per gli allievi che non hanno la possibilità di ritornare a casa. Resteranno chiusi, invece, i servizi ricreativi come la palestra e il bagno turco.

La Scuola ha limitato ai soli utenti interni anche l'accesso alla Biblioteca e alla mensa, i cui ingressi sono stati regolamentati distribuendo studenti, ricercatori, docenti e personale amministrativo su quattro fasce orarie. Qui bicchieri e posate sono esclusivamente monouso e le sedie, ridotte nel numero, sono state posizionate a scacchiera in modo da favorire il rispetto della distanza minima raccomandata.

In tutti gli edifici, inoltre sono stati rinforzati gli interventi di pulizia e igiene.

Sul fronte amministrativo sono stati presi provvedimenti che ridistribuiscono il personale negli uffici e incoraggiano il lavoro agile da remoto, mentre il ricevimento allo sportello è stato temporaneamente sospeso.  

È molto importante per la tutela della salute di tutti rispettare le dieci misure di igiene ed evitare luoghi affollati.

Per questo, in armonia con il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, gli spostamenti, anche nello stesso territorio, devono essere limitati a provate necessità di lavoro, di salute. Per ulteriori informazioni consultare le Frequent Asked question sul sito del Governo


Norme da seguire e numeri utili

A seguito delle restrizioni adottate a livello nazionale, si invitano studenti, dipendenti, docenti e ricercatori all’osservanza delle seguenti norme:

  • chiunque arriva - o negli ultimi quattordici giorni è arrivato - in Italia da paesi stranieri in cui la trasmissione del Covid-19 risulta significativamente presente (secondo le indicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità) oppure abbia transitato o sostato nelle regioni e province dichiarate zone rossa (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia);
  • chi presenta sintomi influenzali;
  • chi è entrato in contatto con casi positivi al Covid-19

deve procedere all’isolamento fiduciario volontario ed è tenuto a contattare in primis il proprio medico curante oppure l’Azienda USL Toscana Nord Ovest telefonando il numero 050 954444 (attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00, con casella di segreteria) o inviando una mail a rientro@uslnordovest.toscana.it.

Chi accusasse sintomi che lo preoccupano è pregato di NON andare all'ospedale o al pronto soccorso e di chiamare il 118 solo in caso di reale urgenza.

Chi per qualsiasi ragione non potesse contattare il proprio medico di base, può telefonare:

  • il numero verde della Regione Toscana: 800.556060, opzione 1, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18;
  • il servizio di guardia medica di Lucca al numero 0584 616779, servizio attivo dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo.

Per avere qualsiasi ulteriore informazione, è disponibile il numero di pubblica utilità 1500, attivo 24 ore su 24, e il numero verde 800.55.60.60 della Regione Toscana.

Di seguito riportiamo poche semplici regole di comportamento da seguire per tutelare la propria salute e quella delle persone che ci circondano:

  • Lavarsi le mani con il gel alcolico e con acqua e sapone il più spesso possibile.
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Anche se le mani sembrano pulite, lavarle con gel alcolico (30 secondi) o acqua e sapone (60 secondi) il più possibile.
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
  • Garantire un’adeguata e regolare areazione degli ambienti.
  • Ogni volta che si tossisce o starnutisce coprire naso e bocca con un fazzoletto o con l’incavo del gomito.
  • Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus. Tuttavia, dopo il contatto con gli animali è sempre buona norma effettuare il lavaggio delle mani.

Secondo l’ordinanza del 22/03/2020 adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.


Link utili

Leggi tutti i provvedimenti adottati dal Governo
Leggi tutte le ordinanze della Regione Toscana
Consulta la pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute
Consulta la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'Istruzione
Consulta la pagina dedicata sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità
Consulta la pagina dedicata sul sito della World Health Organization